Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI, possono presentare una dichiarazione integrativa speciale, per tutte le imposte dovute e per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di 30.000 euro di imponibile annuo.
E’ quanto previsto dal Decreto fiscale collegato alla manovra 2019 (art. 7 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119).
Inoltre, possono avvalersi:
- della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (art. 2), versando un importo pari al 50% delle maggiori imposte accertate, fatta eccezione per l’IVA, dovuta per intero, ed al 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;
- della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie (art. 6) con il versamento del:
1) 40% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, al 24 ottobre 2018, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;
2) 10% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell’amministrazione finanziaria nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva al 24 ottobre 2018;
3) 50% del valore della lite e del 10% delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva al 24 ottobre 2018.
La definizione agevolata è preclusa se l’ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d’imposta, per il quale è stato emesso avviso d’accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore a 30.000 euro per ciascuna imposta, IRES o IRAP, accertata o contestata. In tal caso resta ferma la possibilità di avvalersi delle definizioni agevolate degli atti di accertamento (art. 2) e delle liti pendenti (art. 6) con le regole ivi previste.