
Con la Circolare 27 dicembre 2018, n. 20 , il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito importanti chiarimenti in merito all’obbligo per gli enti no profit di adeguare i propri statuti alle novità introdotte dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 così come recentemente modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105).
Tanti sono i passaggi interessanti contenuti nella circolare.
Tra le altre cose, è stato precisato che non è necessario inserire nello statuto l’elenco puntuale delle attività “diverse” esperibili dall’ente.
Tale individuazione potrà infatti essere effettuate dagli organi sociali muniti della relativa competenza.
Inoltre, un aspetto particolarmente delicato e sul quale si sofferma la circolare riguarda la denominazione sociale ed il relativo uso, che involgono l’identità dell’ETS e la sua riconoscibilità all’esterno.
A tale proposito, si ricorda che l’obbligo di inserire l’acronimo ETS o la locuzione “Ente del terzo settore” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, nonché il correlato divieto di utilizzo da parte di soggetti diversi, sono inseriti nel titolo II del D.Lgs. n. 117/2017 (art. 12), contenente disposizioni generali.
Secondo il Ministero, le relative disposizioni sono applicabili ove non siano derogate ed in quanto compatibili con la disciplina dettata dal medesimo codice o da norme dal medesimo richiamate con riferimento a tipologie particolari di enti, afferenti al perimetro generale del Terzo settore ma caratterizzati in maniera differenziata e tipizzata.