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4 Febbraio 2020 da Admin

Erogazioni liberali ETS: definite le regole per le detrazioni e deduzioni

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato il decreto 28 novembre 2019 con il quale ha individuato le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dall’imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi con riguardo alle erogazioni liberali a favore delgi Enti del Terzo settore.

Il decreto, inoltre, stabilisce i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura.

Enti interessati

Si ricorda che a seguito della Riforma del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) sono state introdotte detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali destinate agli enti del Terzo settore (individuati dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017), comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, e utilizzate dai predetti enti per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 83, D.Lgs. n. 117/2017).

Fino al periodo d’imposta nel corso del quale interverrà l’autorizzazione della Commissione europea (ex art. 101, comma 10, D.Lgs. n. 117/2017) e, comunque, fino al periodo di imposta di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, se successivo alla predetta autorizzazione, possono essere destinatari delle erogazioni anche le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri e le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, a condizione che utilizzino i beni ricevuti in conformità alle proprie finalità statutarie.

Detrazioni d’imposta

Dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti sopra indicati (art. 79, c. 5, D.Lgs. n. 117/2017), per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro.

La detrazione è elevata al 35% degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l’erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato.

Deduzioni dal reddito complessivo

Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

Valorizzazione delle erogazioni

L’ammontare della detrazione si determina in vari modi:

  • in caso di erogazioni liberali in natura: è quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione (art. 9 D.P.R. n. 917/1986);
  • in caso di erogazione liberale avente ad oggetto un bene strumentale: è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento.
  • in caso di erogazione liberale avente ad oggetto i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa o le materie prime sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione: è determinato con riferimento al minore tra il valore normale e quello determinato applicando le disposizioni sulla valutazione delle rimanenza (art. 92 D.P.R. n. 917/1986).

Qualora, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, il valore della cessione, singolarmente considerata sia superiore a 30.000 euro, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene e consegnarne copia al soggetto destinatario dell’erogazione copia della perizia giurata di stima.

L’erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell’erogazione contenente l’impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Filed Under: Notizie

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